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Sdebito per le Imprese

Sdebito per le Imprese

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IMPRENDITORI Il 15 giugno 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti per la crescita del Paese “Decreto Sviluppo”.

Dettod Decreto Legge, convertito nella Legge 134/12 ed in vigore dall’11 settembre 2012, è diretto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa, al fine di incentivare le imprese a denunciare per tempo le situazioni di crisi che si manifestano.

L’articolo 33 del Decreto Sviluppo ha apportato significative modifiche al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942 (Legge Fallimentare), incidendo, in particolare, sulla disciplina del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare e dei piani di risanamento ex articolo 67 comma 3 lettera (d) della Legge Fallimentare.

Con particolare riguardo ai piani di risanamento, l’art. 67, comma 3 lettera (d) L.F., esclude che possano essere oggetto di azione revocatoria quegli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un idoneo piano di risanamento  dell’esposizione debitoria dell’impresa.

Sarà compito di un professionista indipendente, designato dal debitore, verificare la veridicità dei dati aziendali nonché la possibilità di riuscita dei piani di risanamento.

Il legislatore è intervenuto anche sulla procedura di concordato preventivo.

Il debitore, nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, oltre ad indicare l’esatta situazione patrimoniale dell’impresa nonché l’elenco dei creditori con rispettivi crediti e delle cause di prelazione (art. 161 l.f.), deve depositare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il ricorso dovrà essere, inoltre, accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente designato dal debitore.

La domanda di concordato dovrà essere pubblicata, a cura della cancelleria, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito del ricorso.

Il debitore può decidere di presentare la domanda per l’ammissione al concordato, riservandosi di depositare il piano analitico per il salvataggio dell’impresa entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni.

Dopo il deposito del ricorso, l’imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, l’imprenditore deve ottenere l’autorizzazione del tribunale per gli atti urgenti.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione non diviene definitivo, i creditori non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore.

L’articolo 168, ultimo comma, l.f. ha introdotto un’importante novità affermando che le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Il Decreto Sviluppo ha, altresì, introdotto il nuovo articolo 169 bis l.f. concernente i contratti in corso di esecuzione.

Tale normativa introduce la facoltà, per il debitore, di richiedere – all’interno del ricorso al concordato – l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione o la sospensione dei contratti per 60 giorni.

In caso di scioglimento dei contratti, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento ed il credito del contraente è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Infine, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L. F.) si caratterizzano per essere, sostanzialmente, concordati stragiudiziali per i quali, tuttavia, la legge richiede, affinché sia loro attribuita efficacia nei confronti dei creditori, che vengano presentati al Tribunale fallimentare nelle forme previste per la domanda di concordato preventivo, affinché, decise le opposizioni, il Tribunale ne disponga l’omologazione dopo un accertamento di legalità.

Secondo il riformato art. 182 bis l.f., l’imprenditore in stato di crisi può domandare, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista indipendente, designato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

L’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese ed acquista efficacia dalla sua pubblicazione.

Anche in tal caso, come per il concordato preventivo, dalla data della pubblicazione dell’accordo e per i 60 giorni successivi, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Il decreto sviluppo ha riconosciuto all’imprenditore la possibilità di formulare istanza al tribunale, prima della formalizzazione dell’accordo, affinchè vengano vietate azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Il sistema degli accordi di ristrutturazione ha manifestato il suo punto debole laddove non era possibile per l’imprenditore individuare ed utilizzare finanziamenti per il progetto di risanamento dell’impresa.

Infatti, i finanziatori difficilmente erogavano credito a fronte dell’incertezza di poter recuperare quanto versato nel procedimento di ristrutturazione.

Il nuovo articolo 182 quinquies l.f., introdotto proprio al fine di porre rimedio a tale situazione, riconosce, ai crediti concessi per la ristrutturazione dell’attività, la natura di crediti privilegiati ex art. 111 l.f.

A seguito della predetta modifica, è auspicabile, pertanto, una maggiore possibilità per gli imprenditori in stato di crisi di ottenere credito per la ristrutturazione delle proprie attività.

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